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| Cenni sulla locazione e noleggio delle unità da diporto |
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Il nuovo decreto legislativo del 18 luglio 2005, n.171 (Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE), all'articolo 2 stabilisce che l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
Nel contratto di noleggio, una persona (noleggiante), in cambio del nolo pattuito, si impegna ad effettuare con l'unità da diporto, la navigazione per il periodo e l'itinerario pattuito da un'altra persona (il noleggiatore). Le persone imbarcate (oltre al comandante ed all'equipaggio) non possono essere più di 12. L'unità e l'equipaggio restano sempre sotto il diretto controllo del comandante (noleggiante). Il noleggiante è obbligato a consegnare l'unità perfettamente efficiente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e delle polizze assicurative estese anche al noleggiatore e alle altre persone imbarcate, per quanto attiene agli infortuni e ai danni eventualmente subiti in conseguenza del contratto di noleggio. La locazione è quel tipo di contratto in base al quale una persona, in cambio di un corrispettivo pattuito, si impegna a far godere ad un'altra persona, per un determinato periodo di tempo, l'unità da diporto. In questo caso l'unità da diporto è comandata dalla persona che la noleggia, che si assume anche la responsabilità della navigazione e dei rischi derivanti. Per effettuare l'esercizio di locazione e noleggio di unità non è prevista nessuna autorizzazione amministrativa, è sufficiente che l'impresa di noleggio o locazione sia iscritta alla Camera di Commercio e che l'imprenditore presenti domanda all'Ufficio di iscrizione dell'unità da diporto, affinchè l'attività di noleggio o di locazione vemgano annotate sulla licenza di navigazione. Qualora l'impresa che esercita l'attività, di noleggio o locazione non fosse intestataria dell'unità da diporto che noleggia o loca, deve produrre la così detta "dichiarazione di armatore", che deve essere presentata assieme alla domanda di cui sopra. L'impiego delle unità da diporto per l'esercizio della locazione e del noleggio per finaliità ricreative e per le altre attività previste, sono disciplinate, anche per quanto riguarda la loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali. |